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Guida ai parenti

Breve guida dedicata ai parenti di persone decedute in incidenti stradali o sul lavoro.
Cosa è importante sapere per non rimanere a propria volta vittime di una giustizia lenta, di un’assistenza non qualificata e di un risarcimento inadeguato.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il risarcimento deve comprendere sia il Danno non patrimoniale (danno morale, danno alla salute proprio ed ereditario) sia il Danno patrimoniale (perdita delle utilità economiche che il defunto destinava alla famiglia).

Il risarcimento del danno non è “una divisione tra i parenti” ma “una moltiplicazione per quanti sono i parenti”. La precisazione è necessaria perché tale diritto viene spesso confuso con la divisione dell’eredità. Invece, il risarcimento di – ad esempio – un fratello della vittima non diminuisce in alcun modo il risarcimento del coniuge o dei figli.

I parenti che hanno diritto al risarcimento del danno ed i criteri solitamente adottati per la quantificazione economica sono i seguenti:

DANNO NON PATRIMONIALE PER LA MORTE DEL CONGIUNTO (VALORI AGGIORNATI AL 19/06/2014)

Rapporto di parentela Valore minimo Valore massimo Valore medio
Per ogni Genitore da € 163.990,00 a € 327.990,00 € 245.990,00
Per ogni Figlio da € 163.990,00 a € 327.990,00 € 245.990,00
Per il Coniuge o Convivente da € 163.990,00 a € 327.990,00 € 245.990,00
Per ogni Fratello da € 23.740,00 a 142.420,00 € 83.080,00
Per ogni Nonno da € 23.740,00 a 142.420,00 € 83.080,00

 
La concreta quantificazione economica del risarcimento viene proporzionata tenendo in considerazione i seguenti fattori:
    età della vittima e del parente;
    eventuale convivenza della vittima con il congiunto;
    eventuale esistenza in vita di altri familiari dello stesso grado di parentela della vittima.

Esempio: il risarcimento del danno spettante al genitore 40enne che perde l’unico figlio 12enne con lui convivente, sarà maggiore del risarcimento che spetterà al genitore 80enne che perde uno dei quattro figli, 52enne, già coniugato e non più convivente.

Va poi considerato che la quantificazione economica può subire una diminuzione percentuale per eventuale concorso di colpa della Vittima nell’incidente (ad es., il mancato uso delle cinture di sicurezza, la velocità non commisurata allo stato dei luoghi, o il non aver indossato il casco protettivo sul cantiere di lavoro).

In qualche caso (Tribunale di Roma e Tribunali di Crotone, Lanusei,  Frosinone, Rieti, Viterbo), la giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento anche ad altre figure parentali quali zii, nipoti, cugini, genero/nuora, cognati (soprattutto se conviventi con la vittima).

Il Danno alla salute proprio ed ereditario (quest’ultimo riconoscibile solo in caso di morte non immediata) e il Danno patrimoniale vanno valutati caso per caso.

Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la richiesta va inviata per la prima volta entro il termine massimo di 14 anni (o 20 anni in caso di omicidio colposo aggravato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti), salvo il caso di sentenza penale passata in giudicato.

IN CASO DI INCIDENTE STRADALE MORTALE

OkRisarcimento sostiene la famiglia fin dai primi momenti successivi al lutto, anticipando tutte le spese funerarie nonché le spese dell’assistenza psicologica per i familiari maggiormente coinvolti.

Anticipa inoltre le spese di medici, periti e avvocati, che vengono coordinati nella propria azione da Assisto al fine di ottenere il miglior risultato. Il team così formatosi include professionisti tra i più qualificati della zona in cui è avvenuto l’incidente. Ovunque in Italia, OkRisarcimento è in grado di garantire un’assistenza completa di alto livello.

OkRisarcimento, poi, in caso di responsabilità accertata del colpevole, offre la possibilità di farsi garante per un supporto economico nel caso in cui la Vittima rappresentasse l’unico sostegno economico della famiglia.

I costi che OkRisarcimento affronta vengono in seguito integralmente risarciti dalla compagnia assicurativa di chi ha causato l’incidente: tali costi però rimangono a carico di OkRisarcimento anche nel caso in cui non si arrivi al risarcimento, senza che nulla venga richiesto alla famiglia della Vittima a titolo di rimborso.

Lo scopo di OkRisarcimento è quello di arrivare non solo ad un risarcimento equo – ben superiore a quello che in genere viene proposto dalle compagnie di assicurazione, ma anche di giungervi nel minor tempo possibile.

Questo avviene grazie alla creazione di un team di consulenti di fiducia scelti tra i migliori di zona, che garantiscono ai parenti delle vittime una partecipazione attiva già nella fase delle indagini preliminari, con la presentazione di memorie, istanze e richieste che servono a compiere un’analisi approfondita e completa della dinamica dei fatti e delle conseguenti responsabilità per ottenere rapidamente Giustizia.

In tal modo, i parenti che vengono rappresentati nelle indagini preliminari e di fronte alla compagnia di assicurazione del responsabile dell’incidente, hanno la certezza di essere tutelati con efficacia nella propria richiesta di Giustizia e di risarcimento, senza che la compagnia possa avvalersi di strategie volte a minimizzare il danno patito dalla famiglia del deceduto.

Ogni anno in Italia sono migliaia le persone che rimangono coinvolte in sinistri stradali o infortuni sul lavoro. Le statistiche ufficiali ne registrano un elevato numero con esito purtroppo mortale, mentre vi è uno scarso numero di condanne per omicidio colposo. E’ il segno evidente che tale reato non desta allarme sociale: viene considerato – ovviamente, da chi non lo subisce – come qualcosa che può succedere tutti i giorni, il frutto di “circostanze sfortunate”, che in quanto tale non merita sanzioni adeguate.

OkRisarcimento rappresenta la garanzia di un’assistenza qualificata e trasparente – agendo per tutelare i diritti dei parenti delle vittime attraverso l’operato di professionisti altamente specializzati – ed in più rappresenta il sostegno economico concreto (di cui molto spesso i parenti non potrebbero disporre in proprio) per affrontare le spese inerenti i costi dei professionisti necessari per ottenere un adeguato risarcimento. Tali spese, anticipate da OkRisarcimento, vengono in seguito rimborsate dalla società assicurativa del colpevole.

L’esperienza maturata in questi anni e l’elevato numero di casi risolti in breve tempo, in tutta Italia, fanno di OkRisarcimento la società leader per l’assistenza ai parenti delle Vittime. L’intervento di OkRisarcimento fa sì che la Vittima… non venga uccisa due volte!

Quando la morte è causata da un’azione od omissione altrui – ma anche quando per essa via sia solo una parte di responsabilità – il responsabile ne deve rispondere sia penalmente (omicidio colposo) che civilmente (risarcimento del danno). Qui di seguito vengono riportate alcune tra le cose più importanti che i familiari della Vittima devono sapere per non rimanere a propria volta vittime di una giustizia lenta, di un’assistenza non qualificata e di un risarcimento inadeguato.

L’udienza preliminare è una fase “filtro”, tenuta dal Giudice dell’Udienza Preliminare (il cosiddetto GUP) per valutare la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio oppure dell’opposizione alla richiesta di archiviazione.

Il dibattimento è il processo vero e proprio, tenuto da un Giudice monocratico della sezione penale del Tribunale, si articola in più udienze e serve alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti. Non ha una durata predeterminata per legge.

La costituzione di parte civile è la possibilità che la legge dà ai parenti della vittima di essere parte attiva nel processo penale, entrando pienamente nel contraddittorio delle parti per far valere le proprie “ragioni”, anche con elementi di prova (documentali e testimoniali), e serve ad ottenere il risarcimento del danno subito. Terminate le indagini preliminari, la costituzione di parte civile può avvenire fino all’udienza preliminare o al più tardi alla prima udienza del dibattimento: ma già durante la fase delle indagini preliminari i parenti della Vittima possono interagire con la Procura della Repubblica quali parti offese dal reato nominando consulenti, presentando perizie, istanze e memorie.

OMICIDIO COLPOSO

L’omicidio colposo si distingue dall’omicidio doloso o volontario per l’assenza dell’intenzionalità.

In caso di omicidio colposo derivante da circolazione stradale o infortunio sul lavoro non è necessaria una denuncia poiché il procedimento penale viene aperto “d’ufficio” presso la Procura della Repubblica del Tribunale competente in base al luogo dell’incidente. Il procedimento penale prevede diverse fasi: le indagini preliminari, l’udienza preliminare e il dibattimento (processo) vero e proprio.

Le indagini preliminari servono ad accertare se gli elementi a disposizione dell’autorità giudiziaria (verbali, ispezioni, testimonianze, perizie, ecc.) consentono di sostenere l’accusa di omicidio per il responsabile. Vengono condotte da un Sostituto Procuratore della Repubblica, hanno una durata massima di sei mesi (salvo richiesta di proroga) e gli atti e i documenti di indagine sono consultabili solo al termine, salvo autorizzazione del Sostituto Procuratore.

Il primo passo delle indagini preliminari è l’accertamento delle cause della morte. Il Sostituto Procuratore, se lo ritiene necessario, nei giorni immediatamente successivi all’incidente può notificare l’avviso di accertamento tecnico non ripetibile relativo all’autopsia. Ai parenti viene comunicata la nomina del Consulente che dovrà effettuare l’autopsia con l’indicazione della possibilità di nominare un proprio consulente. Successivamente all’autopsia, o all’esame esterno della salma, viene rilasciato il nullaosta al seppellimento.

Il passo ulteriore nelle indagini preliminari è quello di accertare la dinamica dei fatti. Anche in questo caso il Sostituto Procuratore, se necessario, può nominare un Consulente e comunicare ai parenti la possibilità di nominare un proprio consulente.

Se durante questa fase la Procura della Repubblica ritiene fondata la responsabilità penale dell’indagato, viene dunque formulata la richiesta di rinvio a giudizio; oppure, in caso contrario, viene formulata la richiesta di archiviazione, alla quale i parenti della Vittima possono opporsi entro un termine breve (dieci giorni), con l’obbligo di fornire nuovi spunti di indagine e nuove fonti di prova.

L’udienza preliminare è una fase “filtro”, tenuta dal Giudice dell’Udienza Preliminare (il cosiddetto GUP) per valutare la fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio oppure dell’opposizione alla richiesta di archiviazione.

Il dibattimento è il processo vero e proprio, tenuto da un Giudice monocratico della sezione penale del Tribunale, si articola in più udienze e serve alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti. Non ha una durata predeterminata per legge.

La costituzione di parte civile è la possibilità che la legge dà ai parenti della vittima di essere parte attiva nel processo penale, entrando pienamente nel contraddittorio delle parti per far valere le proprie “ragioni”, anche con elementi di prova (documentali e testimoniali), e serve ad ottenere il risarcimento del danno subito. Terminate le indagini preliminari, la costituzione di parte civile può avvenire fino all’udienza preliminare o al più tardi alla prima udienza del dibattimento: ma già durante la fase delle indagini preliminari i parenti della Vittima possono interagire con la Procura della Repubblica quali parti offese dal reato nominando consulenti, presentando perizie, istanze e memorie.

La pena che il codice penale prevede per l’omicidio colposo varia da 2 a 7 anni di reclusione (oppure da 3 a 10 anni di reclusione, ma solo in caso di omicidio colposo aggravato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti).

Oltre alla reclusione è prevista la pena accessoria della sospensione della patente fino a 4 anni (ovvero la revoca in caso di omicidio colposo aggravato).

La pena, purtroppo, non risulta quasi mai effettivamente detentiva – soprattutto se l’imputato è incensurato o non ha precedenti penali specifici – poiché al colpevole viene solitamente concesso il beneficio della sospensione condizionale. La pena, quasi sempre ed indiscriminatamente calcolata partendo dalla sanzione base – a prescindere dalla condotta del responsabile – viene poi eventualmente diminuita per le attenuanti (ad es., assenza di precedenti penali) ed eventualmente per la scelta di un rito penale alternativo (ad es., patteggiamento/rito abbreviato, ecc.), con il risultato di avere per i colpevoli di omicidio colposo condanne mai detentive e solitamente irrisorie che offendono la memoria delle Vittime.

La prescrizione del reato di omicidio colposo matura in 14 anni (ovvero in 20 anni in caso di omicidio colposo aggravato dalla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti).